Statuto della

Federazione Balestrieri Sammarinesi

 

Aggiornamento di febbraio 2020 

Sommario

Titolo 1°

Norme Generali

Titolo 2°

Organi della Federazione

Assemblea dei Soci

Assemblea dei Gruppi

Consiglio Direttivo

Consiglio Direttivo dei Gruppi

Ufficio di Presidenza

Collegio dei Probiviri

Collegio Sindacale

Titolo 3°

Sostenitori

Titolo 4°

Disposizioni Finali

Titolo 5°

Cariche Onorarie

TITOLO 1°

Norme Generali

ARTICOLO 1
È costituita la “FEDERAZIONE BALESTRIERI SAMMARINESI” (d’ora innanzi anche “Federazione”).

ARTICOLO 2
La Federazione ha per scopo: la diffusione della tradizione della Balestra e di tutte le attività culturali, folkloristiche ad essa legate nello spirito dello Statuto del 1600, Rubrica XXXVIII “De Braviobalistantium et archibusiorum”.

ARTICOLO 3
La Federazione ha sede in Città di San Marino, Contrada Omerelli, 51.

ARTICOLO 4
La Federazione è composta attualmente da quattro Gruppi (d’ora innanzi detti anche “Gruppi” o singolarmente “Gruppo”): Tiratori, Sbandieratori, Figuranti e Musici
La Federazione potrà avvalersi inoltre dei Sostenitori.

ARTICOLO 5
Il patrimonio della Federazione è costituito da beni mobili ed immobili e riceverà i mezzi necessari per il suo funzionamento da contribuzioni di enti pubblici e privati e da qualunque altro mezzo che non sia in contrasto con le sue finalità.

ARTICOLO 6
In caso di scioglimento della Federazione, i beni verranno destinati all’Ecc. Camera di San Marino.

ARTICOLO 7
La durata viene stabilita a tempo indeterminato

ARTICOLO 8
La Federazione potrà aderire ad organismi internazionali nel rispetto delle Leggi, dei trattati e delle convenzioni vigenti.

ARTICOLO 9
Soci – Possono appartenere alla Federazione: i cittadini sammarinesi, i residenti nella Repubblica di San Marino, di buona condotta civile e morale, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Annualmente il Consiglio Direttivo determinerà il numero degli iscrivendi ai singoli Gruppi, in base alle disponibilità dei posti verranno di conseguenza aperte le iscrizioni. Chiunque intenda aderire alla Federazione deve chiedere l’ammissione al Consiglio Direttivo allegando alla domanda, i seguenti documenti:

        • certificato di nascita;
        • certificato di residenza;
        • certificato di cittadinanza;
        • certificato penale;
        • certificato dei carichi pendenti;
        • certificato di buona condotta;
        • n° 2 foto tessera.

In caso di non accoglimento della domanda, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri che deciderà in maniera definitiva. Ottenuta l’ammissione, il socio deve iscriversi ad un Gruppo.

ARTICOLO 10
Non è ammessa l’iscrizione a più Gruppi contemporaneamente, tuttavia è consentito il passaggio da un Gruppo ad un altro Gruppo. L’iscritto ad un Gruppo, con l’autorizzazione del Maestro del Gruppo di appartenenza, può partecipare a manifestazioni in rappresentanza di un altro Gruppo.

ARTICOLO 11
Ogni socio è tenuto:

        • a mantenere una condotta civile e morale irreprensibile nel rispetto delle istituzioni democratiche del Paese e degli Organi rappresentativi e direttivi della Federazione;
        • a divulgare gli scopi della Federazione, la tradizione ed ogni altro aspetto culturale e folkloristico della stessa;
        • a partecipare attivamente alle Assemblee, alle manifestazioni ed ogni altra iniziativa della Federazione o del Gruppo di appartenenza;
        • al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi Direttivi della Federazione;
        • a dare spiegazione in ordine ad eventuali comportamenti ritenuti scorretti, nonché a giustificare le assenze dalla vita attiva della Federazione;
        • al rispetto ed alla cura delle attrezzature, armi, costumi e beni della Federazione;
        • ad adempiere, in modo diligente, decoroso e responsabile agli incarichi affidatigli dagli Organi Direttivi della Federazione.

ARTICOLO 12
Ciascun socio può dimettersi presentando istanza scritta al Consiglio Direttivo; avrà altresì la possibilità di richiedere, al medesimo Consiglio Direttivo, di essere sollevato dalle attività della Federazione, per periodi di tempo da determinarsi.

ARTICOLO 13
Il Consiglio Direttivo è competente ad adottare provvedimenti di natura disciplinare nei confronti dei Soci per fatti, atti, comportamenti in violazione ai doveri di cui all’Art.11 del presente Statuto. Il Socio che viola i suoi doveri può essere soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

        • ammonizione;
        • censura;
        • sospensione dall’attività a tempo determinato;
        • espulsione.

 

L’ammonizione viene data per infrazioni lievi;

la censura viene data per comportamento negligente;

la sospensione dall’attività a tempo determinato viene data nel caso di recidiva per fatti che abbiano già dato motivo di applicazione della censura; per rifiuto immotivato di eseguire gli incarichi affidati; per abusi gravi; per assenze ingiustificate da manifestazioni e attività in generale; per comportamento scorretto durante manifestazioni ed ogni altra attività della Federazione;

l’espulsione viene data in caso di recidiva per fatti che abbiano già dato motivo di applicazione per due volte della sospensione, per condanne penali a seguito di reati non colposi, per fatti gravi che abbiano danneggiato materialmente o moralmente la Federazione.

 

Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere adottati per iscritto ed il socio può ricorrere, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, al Collegio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente sentite le parti.

TITOLO 2°

Organi della Federazione

ARTICOLO 14

        • Assemblea dei Soci;
        • Assemblea dei Gruppi;
        • Consiglio Direttivo;
        • Consiglio Direttivo dei Gruppi;
        • Presidente;
        • Ufficio di presidenza;
        • Collegio Sindacale;
        • Collegio dei Probiviri.

Assemblea dei Soci

ARTICOLO 15
L’assemblea dei Soci provvede:

a) alla nomina del Presidente; alla nomina del Vice Presidente; alla nomina di 3 (tre) membri ai quali poi, il Consiglio Direttivo provvederà ad assegnare l’incarico di Tesoriere, Primo Segretario e Secondo Segretario;
b) ad approvare il bilancio d’esercizio e le relazioni accompagnatorie;
c) ad approvare la costituzione di nuovi Gruppi nonché alla loro eventuale soppressione e liquidazione;
d) alla nomina del Collegio Sindacale;
e) alla nomina di 3 (tre) membri del Collegio dei Probiviri;
f) alla modifica dello Statuto;
g) allo scioglimento della Federazione
h) a promuovere iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, a favore di tutti soci e dei loro familiari; i) a deliberare su ogni argomento che il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo di ogni Gruppo, il Collegio Sindacale, i Soci nei modi e nei limiti di seguito indicati, riterrà opportuno indicare.

Hanno diritto di partecipare alle votazioni tutti i Soci, escluso i Sostenitori.

ARTICOLO 16
L’assemblea in via ordinaria, viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea, in via straordinaria, viene convocata su richiesta: del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio Direttivo, del Consiglio Direttivo di ciascun Gruppo, del Collegio Sindacale, da almeno 30 (trenta) Soci. L’Assemblea in via straordinaria, deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che deve comunque contenere gli argomenti da porre all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato per lettera almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e deve indicare: l’ordine del giorno, il giorno, l’ora ed il luogo sia della prima che della seconda convocazione.

ARTICOLO 17
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di metà dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno 30 (trenta) minuti dopo la prima, con la presenza di almeno 30 (trenta) Soci.

ARTICOLO 18
L’Assemblea discute e delibera unicamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, fatta eccezione per la nomina del Presidente e del Vice Presidente per la quale è necessario un quorum di due terzi dei presenti, lo stesso quorum è necessario per le deliberazioni di cui ai punti ”c), f), g)” dell’Art.15, mentre per la nomina del Tesoriere e dei due Segretari è sufficiente il maggior numero dei voti conseguiti. Si può procedere con la votazione segreta qualora lo richieda un quarto dei soci presenti.

ARTICOLO 19
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di Sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di tutti e due la Presidenza viene assunta dal membro con maggiore anzianità di appartenenza alla Federazione presente in assemblea.

Assemblea dei gruppi

ARTICOLO 20
Le Assemblee dei Gruppi sono regolate dalle stesse norme previste per l’Assemblea dei Soci in quanto applicabili, tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese. Le Assemblee dei Gruppi, hanno competenza su materie ed argomenti che non siano per Statuto o per Legge di competenza dell’Assemblea dei Soci. Ciascun Gruppo deve operare in base al regolamento vigente ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

ARTICOLO 21
Il Consiglio Direttivo è così composto:

      • dal Presidente,
      • dal Vice Presidente,
      • dal Tesoriere,
      • da due Segretari eletti dall’Assemblea,
      • dal Maestro d’Arme eletto dal Gruppo dei Tiratori,
      • dal Maestro di Corte eletto dal Gruppo dei Figuranti,
      • dal Maestro di Bandiera eletto dal Gruppo Sbandieratori
      • dal Maestro Musico eletto dal Gruppo dei Musici.

Ciascun Gruppo inoltre ha diritto di eleggere Consiglieri in numero da determinarsi nella seguente maniera: un Consigliere per ogni 15 (quindici) aderenti al Gruppo con la precisazione che tale diritto viene esercitato al momento in cui al Gruppo abbiano aderito non meno di 30 (trenta) iscritti (trenta aderenti, un Consigliere – quarantacinque aderenti, due Consiglieri e così di seguito). I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti. I membri del Consiglio Direttivo devono essere maggiorenni. Tutti i membri del Consiglio Direttivo decadono alla fine del quadriennio indipendentemente dal momento in cui sono stati eletti. In caso di sostituzione dei singoli Consiglieri viene nominato previa verifica da parte dell’Ufficio di Presidenza, il primo dei Soci non eletti dall’organismo competente. I Consiglieri eletti dai Gruppi, decadono immediatamente dalla carica nel caso di soppressione dello stesso. Nel caso di costituzione di nuovi Gruppi il Consiglio Direttivo viene integrato immediatamente. Il Consigliere, assente ingiustificato da tre riunioni consecutive, decade. Il Consiglio Direttivo resta in carica con tutti i poteri inerenti sino al momento del rinnovo delle cariche sociali. Entro un mese dall’approvazione del Bilancio consuntivo annuale, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci, per il rinnovo delle cariche.

ARTICOLO 22
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per Legge o per Statuto conferiti all’Assemblea, al Presidente, all’Ufficio di Presidenza. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare procuratori che devono far parte dell’Ufficio di Presidenza per il compimento di determinati atti o attività. Il Consiglio Direttivo viene riunito ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno. La convocazione può essere richiesta inoltre: dal Vice Presidente, da almeno quattro membri del Consiglio Direttivo o dal Collegio Sindacale. La convocazione avviene telegraficamente, per posta elettronica, messaggio di testo telefonico o con lettera consegnata a mano, almeno 5 (cinque) giorni prima e l’avviso deve contenere il giorno, l’ora, la sede e l’ordine del giorno, della prima convocazione e l’indicazione della seconda convocazione. In casi straordinari la convocazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, con i medesimi contenuti sopra descritti.

ARTICOLO 23
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza, in prima convocazione di due terzi dei membri e, in seconda convocazione, con la presenza di metà più uno dei Consiglieri. Tutte le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti è valida la delibera adottata con voto favorevole di chi presiede il Consiglio. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, in mancanza anche di quest’ultimo dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza alla Federazione membro dell’Ufficio di Presidenza.

ARTICOLO 24
Il Consiglio Direttivo, annualmente, deve provvedere alla compilazione del bilancio di previsione ed a quello consuntivo, programmando ed indicando, in linea generale, le attività, le manifestazioni, con ampia possibilità e facoltà di modificarlo, nel corso dell’esercizio, nei modi e nei termini che riterrà opportuno.

Consiglio Direttivo dei Gruppi

ARTICOLO 25
Il Consiglio Direttivo del Gruppo è composto da un numero variabile da tre a sette membri nominati dall’Assemblea del Gruppo. Il Consiglio è presieduto dal Maestro che rappresenta il Gruppo in seno al Consiglio Direttivo della Federazione. Il Consiglio Direttivo provvede a nominare, tra i suoi membri, un Vice Maestro ed un Segretario. Al Consiglio Direttivo del Gruppo si applicano, in quanto applicabile, le norme previste dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo della Federazione. Il Consiglio Direttivo del Gruppo deve provvedere alla ordinaria amministrazione del Gruppo dando esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo della Federazione e comunque non può portare avanti iniziative, attività, di qualsiasi tipo e natura in contrasto con gli altri Organi della Federazione, in particolare annualmente deve approntare il programma delle attività da sottoporre al Consiglio Direttivo della Federazione in base alle indicazioni che sono date dal Presidente o dall’Ufficio di Presidenza. Nell’approntare il programma annuale, il Consiglio Direttivo del Gruppo deve tenere in considerazione le esigenze della Federazione nel suo insieme, in ordine, sia al tipo di attività o di manifestazione, sia alla spesa. Tutte le attività, non previste ed approvate all’inizio dell’anno sociale, che il Consiglio Direttivo del Gruppo intende intraprendere, devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo della Federazione ed in caso di urgenza, dall’Ufficio di Presidenza.

Ufficio di Presidenza

ARTICOLO 26
L’Ufficio di Presidenza è composto: dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dai due Segretari. Viene riunito ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno. Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione ed ha la firma sociale; provvede ad eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente, inoltre, nell’ambito delle attività programmate, ha ampi poteri di ordinaria amministrazione. Il Vice Presidente collabora attivamente con il Presidente nell’adempimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il Tesoriere provvede, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti vigenti, all’esatta tenuta dei libri contabili, alla gestione contabile della Federazione, alla compilazione degli inventari, all’adempimento dei relativi atti amministrativi, nonché sovrintende a tutte le operazioni finanziarie. Il Primo Segretario coordina e dirige, dal punto di vista delle funzionalità, il funzionamento del Consiglio Direttivo e di tutti gli organismi della Federazione. Il Secondo Segretario, provvede alla tenuta di tutti i libri sociali, cura la corrispondenza e la tenuta del protocollo, redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 27
Il Collegio dei Probiviri è composto: da tre membri soci nominati dall’Assemblea ed è presieduto dal membro con maggiore anzianità di servizio. Il Collegio dei Probiviri decide avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo e decide in maniera definitiva. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere depositato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica della decisione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri deve riunirsi entro 30 giorni dal momento in cui è stato depositato il ricorso avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo e decide in maniera definitiva. Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di tutti e tre i membri e decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è valida la delibera adottata con il voto favorevole del Presidente, sentite le parti (un rappresentante del Consiglio Direttivo, all’uopo delegato ed il ricorrente) inviate con lettera raccomandata.

Collegio Sindacale

ARTICOLO 28
Il Collegio Sindacale è composto da due membri nominati dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio Sindacale controlla la gestione contabile della Federazione e la regolare tenuta dei libri sociali ed annualmente deve predisporre la relazione al bilancio consuntivo. Il Collegio Sindacale può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

TITOLO 3°

sostenitori

ARTICOLO 29
Possono essere Sostenitori coloro i quali pur riconoscendosi negli scopi della Federazione, decidono di sostenerla con la loro adesione attraverso un apporto anche saltuario alla realizzazione di attività, eventi e/o manifestazioni organizzate dalla Federazione.
I Sostenitori sono composti da:

      • i membri appartenenti al Gruppo Sostenitori prima dell’approvazione del presente statuto;
      • coloro che sono stati in passato Soci della Federazione;
      • i cittadini sammarinesi e non, residenti nella Repubblica di San Marino e non, di buona condotta civile e morale ammessi dal Consiglio Direttivo;
      • i cittadini sammarinesi o residenti nella Repubblica di San Marino, di buona condotta civile e morale e che stiano partecipando ai corsi di formazione per Allievi Tiratori, Allievi Sbandieratori, Allievi Musici e Allievi Figuranti; anche con età inferiore ad anni 16.
      • i membri appartenenti ai Gruppi per cui sia stato disposto dal Consiglio Direttivo della Federazione il passaggio, dal Gruppo di appartenenza ai Sostenitori.

Chiunque intenda aderire ai Sostenitori deve chiedere l’ammissione al Consiglio Direttivo allegando alla domanda i medesimi documenti dei Soci, come previsto dall’Articolo 9 del presente Statuto; eventuali eccezioni o deroghe verranno esaminate dal Consiglio Direttivo della Federazione.
Il Consiglio Direttivo dei Sostenitori è composto da un numero variabile da tre a sette membri, nominati dall’Assemblea dei Sostenitori. Il Consiglio Direttivo dei Sostenitori è presieduto dal Rappresentante dei Sostenitori che li rappresenta in seno al Consiglio Direttivo della Federazione. Il Consiglio Direttivo dei Sostenitori provvede a nominare, tra i suoi membri, un Vice Rappresentante ed un Segretario. Al Consiglio Direttivo dei Sostenitori si applicano, in quanto applicabile, le norme previste dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo della Federazione. Il Consiglio Direttivo della Federazione, può, ritenendolo necessario, convocare il Rappresentante dei Sostenitori, secondo le medesime modalità di convocazione dello stesso Consiglio Direttivo della Federazione, di cui all’Articolo 22 del presente Statuto, presso la propria assemblea, che pertanto avrà esclusivamente diritto di voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo della Federazione può disporre il passaggio dal Gruppo Tiratori, Sbandieratori, Musici o Figuranti, ai Sostenitori, una volta accertata e verificata, attraverso la consultazione del Maestro del Gruppo di appartenenza, una presenza inferiore al 40% delle manifestazioni in costume con obbligo di firma, svoltesi durante l’anno solare.
I Sostenitori pur condividendo lo scopo della Federazione ed accettandone totalmente lo Statuto ed i regolamenti non partecipano alle assemblee in via ordinaria né straordinaria.
I Sostenitori sono soggetti ai medesimi provvedimenti disciplinari previsti per i Soci, di cui all’Articolo 13 del presente Statuto.

TITOLO 4°

Disposizioni Finali

ARTICOLO 30
L’esercizio sociale ha inizio con il 1° Gennaio e termina con il 31 Dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio deve essere convocata l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio, con le relazioni accompagnatorie del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, che devono essere depositate presso la sede della Federazione almeno 20 (venti) giorni prima della riunione dell’Assemblea a disposizione di chiunque si ritenga interessato al loro esame.

ARTICOLO 31
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci, tra i Soci e la Federazione, tra Socio e Gruppo, tra Gruppi, tra Organi Direttivi, in ordine all’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, competente a decidere è il Consiglio Direttivo, avverso la decisione di quest’ultimo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

TITOLO 5°

Cariche Onorarie

ARTICOLO 32
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire i seguenti titoli:

      • Presidente Onorario;
      • Balestriere Onorario.

ARTICOLO 33
Il Titolo di Presidente Onorario, può essere conferito ai membri che abbiano ricoperto la relativa carica e che per l’attività prestata a favore della Federazione, si siano particolarmente distinti per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Presidente Onorario può partecipare con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il titolo di Balestriere Onorario può essere conferito al Socio che si sia particolarmente distinto per attaccamento alla Federazione; il titolo inoltre potrà essere conferito a chi nel mondo del lavoro, dell’arte, della scienza, della tecnica, della politica, del sociale, si sia particolarmente distinto.

ARTICOLO 34
Il presente Statuto entra in vigore dal primo 18 Febbraio 2020